SOMMARIO

UN GIORNALE PER INFORMARE!!!

ELEZIONI RSU

MATERNITA' E PERMESSI PER LA MALATTIA DEL BAMBINO

PERMESSI E CONGEDI PARENTALI

MALATTIA

INFORTUNIO

FERIE, ROL, PERMESSI

CONGEDO MATRIMONIALE

LA SICUREZZA SUL LAVORO NON E' MAI TROPPA

PREVIMODA

SERVIZI DELLA CGIL

Sommario

UN GIORNALE PER INFORMARE !!!!

L’idea di questo giornalino è nata dall’esigenza di dare un’ulteriore informazione a tutti i lavoratori. 

A volte può risultare difficoltoso riuscire a dialogare con tutti e la presenza alle assemblee non è sempre numerosa. Ci sembra quindi opportuna l’idea di proporci con uno strumento di informazione alternativo. Ci auguriamo che il nostro impegno venga apprezzato e sia di stimolo per un maggior dialogo e partecipazione all’attività della Rappresentanza Sindacale Unitaria da parte di tutti i lavoratori.

Cento anni fa, i tintori, tessitori, i nastrai, i filatoi, le lavoratrici di pizzi e delle maglierie, si riunivano il 28 aprile 1901 nei locali della camera del lavoro di Milano per costituire la Federazione nazionale delle arti tessili oggi FILTEA.

La prima grande battaglia fatta, fu per l’orario; l’obbiettivo era quello di arrivare alle 10 ore contro le 12/13 che erano il normale orario lavorativo.

Oggi siamo per fortuna molto lontani da quei periodi e i diritti conquistati in questi 100 anni sono stati molti; è stato costituito lo statuto dei lavoratori; la tutela in caso di malattia,infortunio e maternità, il part-time; il lavoro ripartito le aspettative. Ma non è finita qui, noi pensiamo che si possa sempre migliorare la vita e l’ambiente lavorativo, ma per fare questo ci vuole l’aiuto e il sostegno se non di tutti, di tanti lavoratori, perché il sindacato siamo e lo facciamo noi.

 

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ELEZIONI RSU

 

Nei prossimi giorni si andrà al rinnovo delle RSU all’interno degli stabilimenti LUXOTTICA, SAFILO e DE RIGO. Dalle ultime elezioni molte cose sono cambiate; in questi anni la nostra Organizzazione ha dato il suo contributo alla stesura di un buon accordo aziendale e alla gestione dei problemi quotidiani, frutto di una nostra costante e tenace presenza ad ogni tavolo di concertazione.

Confidiamo nel tuo sostegno alla lista FILTEA-CGIL per dare continuità al lavoro fin qui svolto con dedizione e serietà, permettendoci di affrontare le NUOVE SFIDE che ci attendono DA PROTAGONISTI

 

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MATERNITA’ E PERMESSI 

PER LA MALATTIA DEL BAMBINO

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Viene data alla lavoratrice la possibilità di assentarsi in alternativa ai 2 mesi prima e 3 dopo il parto :

1 mese prima del parto /4 mesi dopo il parto a condizione che un medico del SSN ed il medico competente attestino che l’opzione non è di pregiudizio per la gestante o il nascituro

Il periodo di assenza sarà retribuito nella misura del 90% della retribuzione . Si maturano ferie, permessi e rol; il contributo ai fini pensionistici è figurativo.

ASTENSIONE FACOLTATIVA

Il diritto all’astensione facoltativa è esteso fino agli 8 anni di età del bambino. Compete ad entrambi i genitori per un periodo massimo individuale di 6 mesi e complessivo di 10 mesi. I periodi di astensione possono essere continuativi o frazionati.Fino ai 3 anni di età del bambino è retribuita al

30% ; oltre i 3 e fino agli 8 anni al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il minimo pensionistico(per il 2000 £ 23.429.250).

ALLATTAMENTO

Si consente alla madre o al padre entro il primo anno di età del bambino di assentarsi per 2 ore nell’arco della giornata per accudire il figlio. Queste ore sono retribuite al 100% e nel caso di parto plurimo raddoppiano.

MALATTIA DEL BAMBINO

I congedi vengono concessi in presenza di un certificato medico e durano : per i bimbi fino a 3 anni, senza limiti; oltre i 3 anni e fino agli 8 anni nella misura di 5 giornate per ciascun genitore

 

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PERMESSI E CONGEDI 

PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

PERMESSI

Compete un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l’anno, anche frazionati, in caso di decesso o grave infermità di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) o un convivente che risulta tale dalla certificazione anagrafica.

Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro l’evento che da titolo al permesso retribuito di 3 giorni, permesso che dovrà essere usufruito entro 7 giorni dalla data dell’evento stesso. In caso di grave malattia potrà essere concordato per iscritto e il permesso sarà goduto sotto forma di riduzione oraria, comunque da iniziare entro 7 giorni dall’evento.

ASPETTATIVA

Viene concessa per gravi patologie che comportino cure ed assistenza nei confronti di figli, genitori, coniuge, generi, nuore, fratelli e sorelle anche se non conviventi

Compete un congedo massimo di 2 anni continuativi e/o frazionati con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale forma non è retribuita.

Compete un permesso di 3

giorni retribuiti

oppure 2 anni di

aspettativa non retribuita

 

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MALATTIA

 

 

 

 

E’ noto che ogni qualvolta il lavoratore si ammala, deve rispettare delle disposizioni di legge e contrattuali per non incorrere in provvedimenti disciplinari o, peggio, nella perdita della prestazione economica di malattia. In sintesi esponiamo le norme principali per evitare rischi:

  • la comunicazione all’azienda, deve pervenire in mattinata, telefonicamente o in altro modo, entro la prima metà dell’orario individuale. La comunicazione va sempre fatta anche nel caso di continuazione o ricaduta.

  • Il certificato medico, va consegnato o fatto pervenire (raccomandata a.r.) all’azienda entro 3 giorni e entro 2 giorni all’INPS. Bisogna fare molta attenzione a queste scadenze perché: nel caso non si faccia pervenire all’azienda la documentazione nei tempi sopra citati, si rischia di incorrere in una sanzione disciplinare (assenza ingiustificata) e nel caso  il certificato non sia consegnato in tempo all’INPS si perde il diritto di indennizzo di una o più giornate. Per i casi in cui la malattia sia consecutiva ad un periodo di ricovero ospedaliero con dimissioni dall’ospedale nella giornata di venerdì è necessario, per avere continuità di erogazione dell’indennità economica di malattia, farsi prescrivere nella stessa giornata di venerdì o al massimo entro il sabato, idoneo certificato dal proprio medico e, in sua assenza, dalla guardia medica.

  • Il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio prescelto, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, sabati, domeniche, festività compresi. Nel caso ci si debba assentare durante le fasce orarie di controllo, per l’INPS, si è giustificati in questi casi: 

visite mediche generiche urgenti, o specialistiche, o di terapia, eseguite presso ambulatori pubblici o comunque autorizzati dalla USL, che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli previsti dalle fasce; in questo caso il lavoratore deve farsi rilasciare, il giorno stesso o il primo giorno utile, la documentazione da chi ha effettuato la prestazione, che deve essere consegnata all’INPS;

 situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un componente nel nucleo familiare (esempio: convocazione da parte di autorità pubbliche, partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni o funerali di parenti). 

In entrambi i casi l’assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all’INPS la documentazione entro 10 giorni dalla data dell’assenza. Il lavoratore inoltre è tenuto a dare preventiva informazione all’azienda nel caso si debba assentare dal proprio domicilio durante le fasce orarie di controllo.

  • Occorre mettere in condizione il medico, inviato dall'Azienda o dall'INPS, di poter effettuare la visita di controllo.

Motivi come, il campanello non funzionava, il volume della radio era elevato, ero sotto la doccia, ecc. non esonerano il lavoratore dall’obbligo della reperibilità e si rischia d’incorrere in sanzioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

Dal 1° al 3° giorno 50% della retribuzione

Dal 4° al 180° giorno 100% della retribuzione

Dal 180 giorno in poi 50% della retribuzione

CONSERVAZIONE DEL POSTO

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al lavoratore sarà conservato il posto per 13 mesi. In caso di ripetuti periodi di malattia l’obbligo di conservazione del posto cessa comunque al raggiungimento di 13 mesi nell’arco di 30 mesi.

 

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INFORTUNIO SUL LAVORO

 

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e        l’ anzianità fino alla guarigione clinica. Al lavoratore sarà inoltre riconosciuto, a partire dal primo giorno di assenza e sino alla guarigione clinica, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione netta.

Il lavoratore deve dare immediata comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro. E’ della massima importanza provvedere a ciò anche se la lesione è di lievissima entità per non incorrere in spiacevoli sorprese. L’infortunio potrebbe non essere più riconosciuto.

 

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FERIE - ROL - PERMESSI

Nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane = 160 ore. 

Al lavoratore che non ha maturato per intero il diritto alle ferie spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane. 

I lavoratori godranno inoltre di ulteriori 4 giorni =32 ore di riposi compensativi (ex festività) e 7 giornate = 56 ore di rol (riduzione orario lavoro). Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considereranno interrotte per la durata del ricovero medesimo.

 

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CONGEDO MATRIMONIALE 

 

In caso di matrimonio alla lavoratrice/tore non in prova, spetta un congedo di 15 giorni di calendario; questo periodo non può coincidere con le ferie o il preavviso di licenziamento.Tale forma è retribuita con il 100% delle retribuzione di fatto.

 

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LA SICUREZZA SUL LAVORO 

NON E' MAI TROPPA

I dati dell’INAIL parlano ancora di un numero di 1.000.000 di infortuni denunciati e di 1.300 morti nei luoghi di lavoro nell’anno 2000. Di fronte a un così elevato numero di incidenti la CGIL si interroga su come sia stata applicata nei luoghi di lavoro la legge 626 che regola la sicurezza dei lavoratori. 

La preoccupazione è che questa legge sia stata interpretata dalle aziende come un’ulteriore burocrazia senza darne un’interpretazione reale che è quella di favorire il clima partecipativo nella costruzione della sicurezza, di trovare insieme, aziende e RLS, tutte le possibili prevenzioni al fine di eliminare i rischi: questo nella realtà non è successo soprattutto nell’artigianato e nella piccola e media industria.

Le riunioni tenute con gli RLS della FILTEA di Belluno hanno evidenziato come il settore dell’occhialeria sia caratterizzato da una bassa 

incidenza degli infortuni a cui però vanno sommate le sempre più diffuse forme di allergia, che a detta degli stessi RLS, sarebbero riconducibili ad un ciclo lavorativo che utilizza svariate qualità di prodotti chimici. 

La tutela e la prevenzione del lavoratore nei confronti di queste situazioni sta nel continuo confronto fra RLS e Aziende per il controllo e l’eventuale cambiamento del processo produttivo e dei componenti utilizzati se ritenuti nocivi. 

Perché il lavoro delle RLS sia svolto al meglio, ci deve essere la collaborazione di tutti i lavoratori che, se a conoscenza di situazioni a rischio, devono informare immediatamente i rappresentanti per cercare di risolvere al più presto il problema.

Con l’aiuto di tutti il luogo di lavoro può essere più sicuro !

 

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PREVIMODA

 

Dal 1° di giugno 2001 anche per i lavoratori Luxottica è attivo il fondo di previdenza integrativa PREVIMODA. Aderire è volontario e ti consente di:

 

1) Garantirti una pensione complementare a quella erogata dall’INPS

2) Investire in modo conveniente parte del reddito e del TFR

3) Beneficiare di un risparmio fiscale riferito alla propria aliquota marginale

4) Ottenere il contributo dell’azienda (1% dell’EDR)

 

I moduli per l’adesione sono disponibili presso l’’azienda. Per ulteriori informazioni rivolgetevi ai delegati aziendali oppure contattateci presso le nostre sedi.

 

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SERVIZI DELLA CGIL

INCA

per tutte le pratiche pensionistiche – per le pratiche relative a infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, disoccupazione e ricorsi sanitari.

FEDERCONSUMATORI

tutela i consumatori contro le disfunzioni dei servizi e gli abusi commerciali di qualsiasi tipo.

CAAF

per l’assistenza fiscale: modello 730, unico, ICI, successioni, autocertificazioni ISE, contenziosi tributari, imposte di registro.

NIDIL

E’ il sindacato dei nuovi lavori (collaboratori, lavoratori interinali, consulenti, free lance) offre informazioni, rappresentanza e tutela a queste nuove figure professionali. Offre servizi qualificati e convenienti in particolare agli iscritti.

UFFICIO VERTENZE

vertenze e controversie di lavoro per il recupero di spettanze; assistenza per cause di lavoro, fallimenti e applicazioni contrattuali.

SUNIA

per la consulenza e assistenza alla stipula del contratto di locazione, condomini, cause di sfratto e in generale sui problemi connessi all’abitazione.

DALLA FILTEA - CGIL DI BELLUNO 

E VI RICORDA 

CHE I DIRITTI SE NON SI ESERCITANO ALLA FINE SI PERDONO.

Ciao